Condizioni generali di vendita e fornitura

(14.07.2023)

§ 1 Aspetti generali – Campo di applicazione

  1. Le seguenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano unicamente agli imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile della Repubblica federale di Germania (BGB), ovvero a persone fisiche o giuridiche che acquistano merci e i relativi servizi nell’esercizio delle loro attività commerciali o professionali autonome (di seguito denominati “clienti”).
  2. Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni di vendita. Eventuali condizioni del cliente contrastanti o differenti dalle nostre non verranno accettate, a meno che non sia stata approvata espressamente per iscritto la loro applicazione. Le nostre Condizioni di vendita si applicano anche nel caso in cui dovessimo effettuare la consegna al cliente senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni del cliente contrastanti o differenti dalle nostre.
  3. Manteniamo un sistema di distribuzione selettiva e abbiamo regolato le singole condizioni legali nell’ambito del sistema di distribuzione in ogni caso mediante un accordo di distribuzione con i rivenditori specializzati.

§ 2 Offerte e ordini – Documenti inerenti le offerte

  1. Le nostre offerte non sono vincolanti per quanto riguarda prezzo, quantità e tempi di consegna. Gli incarichi accettati, anche telefonicamente, diventano vincolanti soltanto in seguito alla nostra conferma scritta o pervenuta in forma testuale. Per quanto concerne il contenuto del contratto di fornitura, fa fede la nostra conferma dell'incarico. In caso di consegne immediate, la conferma dell'incarico può essere sostituita dalla fattura.
  2. I nostri disegni, immagini e altri documenti sono protetti dal diritto di proprietà e dal diritto d’autore. Per poterli inoltrare a terzi o sfruttarli per fini pubblicitari, soprattutto online, il cliente deve ottenere la nostra espressa autorizzazione scritta. Lo stesso dicasi anche in seguito al termine del rapporto contrattuale (contratto di fornitura).
  3. La consegna della merce è destinata alla vendita al dettaglio presso negozi con sede fissa. La vendita presso mercati, tramite catalogo od online deve essere preventivamente dichiarata per iscritto dal cliente.
  4. Ci riserviamo il diritto di decidere l’ammissione di rivenditori specializzati nel sistema di distribuzione selettiva. L’approvazione viene concessa in base a determinati criteri stabiliti dall’azienda. Il rivenditore specializzato deve presentare una richiesta scritta di approvazione e deve soddisfare le qualifiche e i criteri richiesti.
  5. Definiamo un territorio di vendita specifico per ogni rivenditore specializzato. Il rivenditore specializzato è autorizzato a vendere i prodotti dell’azienda esclusivamente in questo territorio di vendita. La vendita al di fuori dell’area di distribuzione è vietata dal contratto di distribuzione specializzata, a meno che non sia stato dato il nostro consenso scritto.


 

 

§ 3 Prezzi – Condizioni di pagamento

  1. Si applicano i prezzi concordati. In mancanza di altri accordi, i prezzi vengono indicati in EURO e si intendono senza IVA. Quest’ultima verrà fatturata secondo l’aliquota di volta in volta in vigore in base alle disposizioni applicabili in materia fiscale
  2. Tutti i prezzi si intendono senza le spese di confezionamento e di spedizione. Per gli ordini singoli si applica una maggiorazione di 20,00 EUR.*
  3. Salvo diversi accordi, le spedizioni si intendono “franco vettore da Colonia” (“FCA – Colonia, Incoterms 2010).
  4. È ammesso l’eventuale aumento dei prezzi indicati nel contratto qualora il termine di consegna concordato superi i 4 mesi. Tale aumento può arrivare al 3,0% per termini di consegna fino a 6 mesi, senza comunque superare il 6,0% per termini di consegna più lunghi. L’aumento dei prezzi è giustificato dall’aumento delle spese vive (ad es. incremento dei costi dei materiali e degli stipendi, aumento delle imposte sulle importazioni e delle tasse). Qualora l’aumento dei prezzi sia superiore al 5,0%, il cliente può recedere dal contratto tramite dichiarazione scritta entro 3 settimane dalla ricevuta comunicazione di tale aumento.
  5. Salvo diversi accordi, le nostre fatture dovranno essere saldate entro 10 giorni dalla data di emissione con un 4,0% di sconto, entro 30 giorni dalla data di emissione con un 2,25% di sconto o entro 60 giorni dalla data di emissione senza alcuno sconto. Gli importi saranno dovuti in euro e dovranno essere versati su uno dei nostri conti bancari. La merce in lotti, i campioni e le partite di stock dovranno essere pagati immediatamente al netto e senza sconti. Si applicano le norme giuridiche riguardanti le conseguenze dei ritardi nei pagamenti.

*Ordine singolo = meno di 500 € di valore netto nell'ordine totale.

§ 4 Termine di consegna – Ritardo

  1. I termini di consegna vincolanti devono essere concordati espressamente per iscritto. Ci impegniamo a fare tutto il possibile per rispettare gli eventuali termini di consegna non vincolanti o indicativi (circa, intorno a, ecc.). Le direttive unilaterali del cliente non sono vincolanti, salvo la nostra espressa accettazione per iscritto delle stesse. Le transazioni a termine fisso devono essere espressamente indicate come tali ed essere da noi confermate per iscritto.
  2. Le consegne parziali sono ammesse purché siano ragionevoli per il cliente.
  3. Se, pur disponendo di una regolare copertura e per motivi a noi non imputabili, non dovessimo ricevere dai nostri fornitori le consegne o i servizi previsti, o se questi ultimi non dovessero essere corretti, completi o puntuali, oppure qualora si presentassero eventi di forza maggiore, ci impegniamo a informare prontamente i nostri clienti per iscritto o in forma testuale. In questo caso, saremo autorizzati a posticipare la consegna per la durata dell’impedimento o, per la prestazione non ancora adempiuta a recedere, in toto o in parte, dal contratto, purché venga rispettato il dovere di informazione e non ci siamo accollati il rischio di approvvigionamento. Per cause di forza maggiore si intendono scioperi, serrate, ingerenza delle autorità, scarsità di energia e materie prima, insuperabili difficoltà dei trasporti, insuperabili impedimenti al lavoro, ad esempio causati da incendi, inondazioni e danni ai macchinari, e ogni altro tipo di impedimento a noi oggettivamente non imputabile. Se un termine di consegna concordato e vincolante non viene rispettato a causa degli eventi di cui al presente paragrafo, il cliente, dopo aver concesso inutilmente una proroga ragionevole, avrà la facoltà di recedere dalla parte ancora non adempiuta del contratto, qualora dovesse risultargli oggettivamente improponibile rimanere legato al contratto. In questo caso non sono ammesse ulteriori rivendicazioni da parte cl cliente.
  4. Se, in seguito a un ritardo nella consegna, il cliente dovesse concederci una proroga ragionevole e tale proroga non dovesse venire rispettata, questi avrà la facoltà di recedere dal contratto. Il cliente può avanzare una richiesta di risarcimento per inadempimento pari ai danni prevedibili e tipicamente riscontrabili alla stipula del contratto solo in caso di inadempimento doloso o grave negligenza oppure per la violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (a tal proposito cfr. § 7, par. 1, lettera a)).


 

 

§ 5 Trasferimento del rischio

Il rischio di perdita della merce viene trasferito al cliente contestualmente alla messa a disposizione della stessa per il ritiro o durante il caricamento della stessa sul mezzo di trasporto. Non siamo tenuti a comunicare espressamente al cliente la messa a disposizione della merce. Il cliente è tenuto a tutelare i propri diritti nei confronti di terzi, in particolare verso le aziende incaricate del trasporto della merce.

§ 6 Garanzia e segnalazione di problemi

  1. Il cliente è tenuto a controllare con attenzione la merce in seguito alla consegna e a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla consegna, gli eventuali problemi riscontrati per quanto riguarda la quantità e le condizioni della merce. In caso contrario la merce verrà considerata accettata. I problemi non riscontrabili durante questa verifica dovranno esserci segnalati prontamente una volta scoperti. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto indicando il numero di incarico, di fattura e della bolla di consegna.
     I reclami non presentati entro i termini convenuti escludono ogni possibile rivendicazione del cliente per violazione degli obblighi dovuta una carenza dei servizi resi.
     I problemi riscontrati dal cliente devono essere segnalati subito dopo la loro scoperta, e comunque non oltre il termine di prescrizione di cui al § 6, par. 3. I reclami devono comprendere la descrizione dettagliata del problema.
  2. In caso di problemi motivati e contestati entro i termini previsti, valuteremo a nostra discrezione se eliminare i problemi o se rispedire la merce senza alcun costo aggiuntivo (adempimento posticipato). In caso di azione di regresso nei confronti del fornitore (§§ 478, 479 BGB), il diritto di scelta spetta al cliente. Prima di rispedirci la merce, il cliente deve attendere la nostra approvazione. La merce sostituita diventa di nostra proprietà. Qualora non dovessimo rispettare un’eventuale proroga ragionevole per la risoluzione del problema o per una nuova consegna della merce difettosa, o dovesse decadere l’adempimento posticipato (per il quale abbiamo diritto a due tentativi), o dovessimo rifiutare l’adempimento posticipato, o quest’ultimo non dovesse essere per noi ragionevole, il cliente, nel rispetto delle disposizioni di legge, avrà la facoltà di recedere dal contratto, ridurre il compenso (diminuzione) e ottenere il risarcimento delle spese e dei danni secondo i limiti di cui al § 7, Le rivendicazioni di recesso e diminuzione delle spese non si applicano nel caso di un solo difetto di poco conto, mentre resta valido il diritto di richiedere un risarcimento danni ai sensi del § 7.
  3. Le rivendicazioni per difetti vanno in prescrizione dopo un anno dal trasferimento del rischio. Quanto sopra non si applica nei casi di cui a § 7, par. da (1) a (7).

§ 7 Responsabilità, esclusione di responsabilità e limitazione della responsabilità

  1. In linea di massima rispondiamo solo per dolo e colpa grave da parte nostra e nostri ausiliari e rappresentanti legali. Escludiamo ogni responsabilità da parte nostra e dei nostri ausiliari e rappresentanti per negligenza lieve. La presente esclusione di responsabilità non si applica nei seguenti casi:
    1. Violazione di obblighi contrattuali fondamentali, ovvero quegli obblighi il cui adempimento definisce il contratto stesso e su cui il cliente può fare affidamento;
    2. Danni alla vita, al corpo e alla salute;
    3. Trasferimento di una garanzia inerente le condizioni di una prestazione o il rischio di approvvigionamento da noi espressamente accettato;
    4. Dolo;
    5. Rivendicazioni ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz);
    6. Ogni altro caso di responsabilità legale vincolante.
  2. Qualora non sussistano accuse di violazione dolosa degli obblighi contrattuali o danni alla vita, al corpo e alla salute o altri casi di responsabilità legale vincolante, la nostra responsabilità si limita ai danni prevedibili e tipicamente riscontrabili alla stipula del contratto.
  3. Si esclude ogni responsabilità per danni indiretti e danni generati da vizi nella misura in cui non abbiamo agito con dolo o colpa grave o non abbiamo violato un obbligo contrattuale fondamentale (a tal proposito v. § 7, par. 1, lettera a)).
  4. Si esclude ogni responsabilità di risarcimento danni superiore a quanto previsto dai paragrafi precedenti, indipendentemente dalla natura giuridica della rivendicazione presentata. Quanto sopra si applica in particolare alle rivendicazioni di risarcimento danni in caso di responsabilità al momento della stipula del contratto, per violazioni di altri obblighi o per obbligazioni derivanti da fatto illecito ai sensi del § 823 BGB.
  5. Le esclusioni o le limitazioni di garanzia ai sensi dei precedenti paragrafi da (1) a (4) si applicano, nella stessa misura, anche ai nostri dipendenti, con funzioni dirigenziali e non, agli altri ausiliari e ai nostri subappaltatori.
  6. Le rivendicazioni di risarcimento danni del cliente in relazione al presente rapporto contrattuale possono essere presentate solo entro un termine perentorio di un anno dall’inizio del termine di prescrizione di legge. Quanto sopra non si applica nei casi di cui a § 7, par. 1, lettere da a) a f).
  7. L’inversione dell’onere della prova non è legato alle presenti disposizioni.

§ 8 Riserva di proprietà

  1. Ci riserviamo la proprietà di tutta la merce da noi consegnata fino al pagamento dell’intero importo derivante dal rapporto commerciale. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui sia stato pagato il prezzo d’acquisto per determinate consegne indicate dal cliente, poiché la riserva di proprietà funge da garanzia per il nostro saldo creditore.
  2. Il cliente è autorizzato a rivendere il prodotto acquistato durante le normali transazioni commerciali. Sono esclusi ulteriori provvedimenti a favore del cliente, in particolare le ipoteche e la concessione della proprietà di garanzia. Qualora, nel caso di rivendita, la merce sottoposta a riservato dominio non venga immediatamente pagata dal terzo acquirente, il cliente è autorizzato ad effettuare la rivendita solo con riserva di proprietà. L’autorizzazione alla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio decade in ogni caso quando il cliente regola il proprio pagamento o se tarda a pagarci. Lo stesso dicasi nel caso in cui il cliente sia legato a un gruppo e/o la casa madre o la capogruppo del clienti si trovi coinvolta in una delle circostanze di cui sopra.
  3. Il cliente cede a noi sin da ora ogni credito, ivi inclusi diritti accessori e garanzie, a lui spettanti in seguito o in relazione alla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio nei confronti dell’utente finale o di terzi. Il cliente non può stipulare accordi con i suoi acquirenti che possano escludere o ledere i nostri diritti in qualsivoglia maniera, o che annullino la cessione anticipata del credito. In caso di rivendita della merce sottoposta a riservato dominio insieme ad altri prodotti, il credito nei confronti del terzo acquirente sarà pari al prezzo di consegna concordato con il cliente, a meno che dalla fattura non sia possibile risalire agli importi dei singoli prodotti.
  4. Il cliente può riscuotere il credito a noi ceduto fino alla nostra revoca, che potremo presentare in qualsiasi momento. È inoltre tenuto a trasmetterci, su nostra richiesta, le informazioni e i documenti necessari per la riscossione dei crediti esigibili e, qualora non lo facessimo noi stessi, informare i suoi acquirenti della cessione.
  5. Ci impegniamo ad autorizzare, su richiesta del cliente, le garanzie a noi spettanti non appena il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10,0% i crediti da assicurare; saremo a noi a scegliere quali garanzie autorizzare.
  6. A partire dalla sospensione dei pagamenti da parte del cliente o contestualmente alla presentazione di un’istanza di fallimento da parte del cliente, quest’ultimo non sarà più autorizzato a rivendere, rielaborare, collegare o mischiare la merce sottoposta a riservato dominio. In questo caso sarà tenuto a conservare e contrassegnare a parte la merce sottoposta a riservato dominio, nonché a custodire per noi, a titolo fiduciario, gli importi ricevuti e a noi spettanti in virtù dei crediti a noi ceduti in seguito alla consegna della merce.
  7. Qualora la riserva di proprietà espressamente concordata con il presente contratto non venga riconosciuta dal diritto del Pese in cui la merce è stata consegnata o venga riconosciuta solo in considerazione di determinate condizioni, il cliente è tenuto a comunicarcelo al più tardi al momento della stipula del contratto. Qualora la legislazione del Paese in questione non ammetta la riserva di proprietà o la dilazione della riserva di proprietà, ma ci autorizzi ad esercitare altri diritti sull’oggetto della consegna che, analogamente alla riserva di proprietà, tutelino la garanzia sulla merce, dichiariamo la nostra intenzione di avvalerci di tali diritti. Il cliente si impegna a collaborare per l’adempimento dei provvedimenti necessari a tal scopo (in particolare l’adempimento delle formalità).

§ 9 Diritti di protezione – Segretezza

  1. Il cliente garantisce che gli oggetti da lui specificamente commissionati in base alle sue indicazioni e da noi prodotti non ledono i diritti/i diritti di protezione di terzi. A tal proposito, il cliente ci solleva da ogni possibile rivendicazione di terzi. Inoltre, siamo autorizzati, nel caso della rivendicazione da parte di terzi di diritti/diritti di protezione, ad interrompere immediatamente la produzione e a richiedere il relativo risarcimento danni.
  2. Il cliente si impegna a mantenere segrete le informazioni riservate. Quanto sopra si applica anche in seguito al termine del rapporto commerciale.

§ 10 Protezione dei dati

Conserviamo e trattiamo i dati personali forniti dal cliente nell’ambito delle disposizioni di legge, nella misura necessaria a motivare, strutturare, attuare o modificare il rapporto contrattuale. La nostra informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13, 14, 21 e 77 del GDPR può essere consultata qui: https://stetson-europe.com/impronta-e-politica-sulla-privacy/?lang=it

§ 11. Etica e responsabilità sociale

  1. Ci impegniamo a ridurre al minimo l’impatto ambientale. Ciò include l’utilizzo di processi produttivi ecocompatibili, la promozione dell’efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti. Ci impegniamo a proteggere le risorse naturali e a utilizzare materiali e materie prime sostenibili, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile. Sosteniamo inoltre i nostri clienti nello smaltimento ecologico dei rifiuti di laboratorio e forniamo informazioni sui metodi di smaltimento ecologici.
  2. Agiamo sempre in modo etico e con integrità. La corruzione, la concussione e le violazioni dei diritti umani non sono tollerate in nessuna forma. Promuoviamo inoltre pratiche di lavoro eque e rispettiamo i diritti dei dipendenti. Ciò include una retribuzione equa, pari opportunità e un ambiente di lavoro sicuro. Siamo inoltre impegnati in progetti sociali e iniziative di beneficenza per migliorare la società e l’assistenza sanitaria.
  3. Ci impegniamo a mantenere la qualità e la sicurezza dei prodotti per fornire prodotti di altissima qualità che soddisfino gli standard internazionali di qualità. Nel farlo, ci atteniamo a norme e standard rigorosi per la produzione e l’etichettatura dei nostri prodotti, per garantire che possano essere utilizzati e applicati correttamente. Promuoviamo il monitoraggio continuo della qualità dei prodotti e prendiamo sul serio i feedback dei clienti per migliorare costantemente i prodotti.

§ 12 Legge sulla catena di approvvigionamento

  1. Ci impegniamo a rispettare i diritti umani e gli standard ambientali in conformità con le leggi vigenti sulla catena di fornitura. Ci assicuriamo che anche i nostri fornitori e subappaltatori rispettino tali standard e non causino violazioni dei diritti umani o danni ambientali. A tal fine, ci riserviamo il diritto di verificare la conformità dei nostri fornitori a questi standard e di adottare misure appropriate in caso di violazioni.
  2. Implementiamo un sistema di gestione del rischio per identificare, valutare e mitigare le violazioni dei diritti umani e i rischi ambientali lungo tutta la nostra catena di fornitura. Ci aspettiamo che i nostri fornitori applichino un’adeguata due diligence anche in relazione ai diritti umani e agli standard ambientali.
  3. Su richiesta, informiamo i clienti sulle informazioni rilevanti relative alla catena di fornitura e sulle misure adottate per rispettare i diritti umani e gli standard ambientali. Forniamo inoltre ai clienti e alle altre parti interessate un meccanismo per segnalare le violazioni dei diritti umani e degli standard ambientali.


 

 

§ 13 Altro

  1. Per quanto concerne le presenti Condizioni di vendita e fornitura e ogni altro rapporto giuridico tra noi e il cliente si applica il diritto della Repubblica federale di Germania, escludendo ogni regolamento legale (contrattuale) internazionale e sovranazionale, in particolare il diritto di compravendita internazionale ONU. Le condizioni e gli effetti della riserva di proprietà sono subordinati al diritto del luogo in cui si trova la merce, laddove il diritto tedesco applicabile non sia considerato ammissibile o efficace.
  2. Il foro competente esclusivo, anche a livello internazionale, per ogni rivendicazione derivante dal nostro rapporto commerciale con il clienti e, in particolare, dai contratti o relativamente alla loro validità, è quello della nostra sede commerciale a Colonia. Tuttavia abbiamo la facoltà, a nostra scelta, di citare il venditore anche presso altri fori generali o particolari.
  3. Salvo diversi accordi, la nostra sede commerciale è il luogo di adempimento.
  4. Qualora una disposizione dovesse essere o diventare inefficace, ciò non intaccherà la validità delle restanti disposizioni.